Le fioriere tra permessi comunali e liti condominiali | Quotidiano del condominio - Il Sole 24 Ore

2021-12-20 09:22:18 By : Mr. Tracy Wong

Ciascun condominio, almeno in generale, può abbellire il proprio balcone o una zona comune con fioriere, ma è necessario prendere tutte le precauzioni per evitare di molestare gli altri condomini e occupare gli spazi comuni nel pieno rispetto del principio di solidarietà. Inoltre, è indispensabile verificare se il regolamento condominiale o di polizia urbana contiene norme volte a disciplinare l'uso dei vasi nell'edificio. I limiti del regolamento condominiale e comunale Molte volte una clausola di natura contrattuale del regolamento (vincolante per tutti i condomini) stabilisce che è vietato collocare piante sopra o fuori i davanzali e balconi. In questo caso è inutile cercare di riporre i vasetti in luoghi vietati utilizzando efficaci sistemi di sicurezza perché anche l'adozione di particolari precauzioni non esclude l'operatività del divieto normativo e il rischio di essere costretti, in giudizio, a spostarli altrove. luogo consentito. Inoltre, per evitare conflitti con altri condomini, è necessario rispettare anche quelle clausole volte ad imporre regole minime di prudenza come l'uso di sottovasi per evitare gocciolamenti o l'ancoraggio di detti contenitori alle ringhiere di balconi o terrazzi a livello per evitare accidentali cade. Fioriere e responsabilità civile, penale, amministrativa Per evitare sanzioni amministrative è necessario che il condominio con il "pollice verde" tenga conto di eventuali disposizioni dei regolamenti comunali che possano vietare la collocazione sui parapetti di terrazzi, balconi, finestre, vasi, casse con impianti, senza che questi siano convenientemente fissati o trattenuti con barre metalliche fissate sui lati esterni o con altri ripari fissi, atti ad eliminare ogni pericolo di caduta su aree pubbliche o private di terzi. Il rispetto di queste precauzioni può impedire al proprietario delle fioriere o comunque a chi ne ha la custodia (ad esempio il conduttore) di rispondere in sede civile per i danni da esse causati (si pensi alla caduta di un vaso su un'auto parcheggiata nel area sottostante. ) a meno che il fatto non sia stato causato da un evento imprevisto e imprevedibile (si pensi a una tromba d'aria). Inoltre, si deve considerare che la caduta di un vaso può comportare anche responsabilità penale del condominio (o del suo inquilino) per omicidio colposo o lesioni personali. Se poi vengono volontariamente gettati dal balcone sulla pubblica via, il relitto di un vaso colmo di terra rischia di essere passibile del reato di lancio pericoloso di cose (che è reato di mero pericolo, quindi non è affatto necessario che il lancio di cose abbia causato un danno effettivo). Sempre nell'ambito della responsabilità penale, merita infine di essere ricordato che se il singolo condominio rompe o semplicemente sposta le fioriere poste al confine (contestato) con la proprietà del condominio limitrofo, può essere condannato anche per esercizio arbitrario del proprio proprie ragioni con violenza sulle cose. Il reato in esame si integra anche nell'ipotesi di mutamento della destinazione o dell'uso della cosa, indipendentemente dalla sua alterazione fisica e dal verificarsi di un danno materiale. L'irrigazione (eccessiva) delle fioriere: le conseguenze Il semplice gocciolamento dell'acqua dal balcone del vicino sulle finestre di quelli sottostanti o sulla facciata dell'edificio non costituisce un uso indebito del bene comune, né crea pericolo alla sicurezza degli altri. Tuttavia, se il condominio, facendo cadere copiosamente l'acqua nella proprietà esclusiva sottostante, genera un gocciolamento che supera la soglia di normale tollerabilità, il danneggiato può chiedere al giudice, anche in via d'urgenza, l'ingiunzione di tale comportamento, oltre al risarcimento. danno, anche non patrimoniale (che, però, deve essere provato). Non va inoltre dimenticato che, secondo la Cassazione, il condominio commette il reato di lancio pericoloso di cose innaffiando le piante del suo balcone, facendo gocciolare acqua e terra nell'appartamento sottostante, sporcando il davanzale e il vetro (Cass. 15956 del 10 aprile 2014). Affinché il reato si inneschi, però, non è necessario non un episodio isolato e nemmeno la ripetizione quotidiana delle fastidiose emissioni, ma è sufficiente che continuino, senza interruzioni significative, per un apprezzabile periodo di tempo, nonostante le denunce del persona. reato e segnalazioni dell'amministratore di condominio. Fioriere e parti comuni Naturalmente non è legittimo il comportamento di un singolo condominio che occupa uno spazio comune con una o più fioriere (ad esempio l'androne condominiale), trattandosi di un'occupazione stabile di una porzione di un bene comune. Conseguentemente, tale occupazione costituisce una sorta di abuso, impedendo agli altri condomini di partecipare all'uso della parte comune, ostacolandone il libero e pacifico godimento e alterando l'equilibrio tra i concorrenti e facoltà similari degli altri condomini. Al contrario, è perfettamente legittimo occupare una porzione "ragionevole" della pavimentazione solare per l'installazione delle fioriere e dell'impianto per l'irrigazione delle piante, nonché per il posizionamento del contenitore per la produzione della passata di pomodoro (Trib. Campobasso, 26 giugno 2012). Né è illegale il comportamento del condominio che delimita con fioriere una parte comune dell'edificio dove fa passare le tubazioni del suo impianto di condizionamento, non certo facendo uso esclusivo della cosa comune (Cass. 19 maggio 2014 n. 10968). Ma è pienamente valida anche la delibera con cui il condominio vieta la sosta nell'area antistante l'edificio, mediante l'apposizione di pali e fioriere, poiché tale provvedimento tende a regolamentare l'uso di una parte comune senza alterarne la funzione o la destinazione. .

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